Questo è  l’orientamento confermato dall’Agenzia delle Entrate l’11 febbraio 2026.

La risposta all’interpello n. 35/2026 ha ribadito che i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale con indicazione degli adattamenti, non devono più produrre alcuna certificazione ai sensi della Legge 104/92 per ottenere l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture adattate .

 Perché basta la patente speciale?

Dal 2021 (Decreto Legge n. 121/2021), la legge ha eliminato l’obbligo del certificato medico per chi è già stato giudicato idoneo alla guida con adattamenti .

La patente speciale non è un semplice documento di guida: viene rilasciata solo dopo accertamenti della Commissione medica locale (art. 119 Codice della Strada). Poiché questa commissione certifica già la minorazione e prescrive gli adattamenti necessari, la patente vale come prova piena .

Documenti richiesti (solo questi)

Per ottenere l’IVA al 4% dal rivenditore, devi consegnare:

  1. Copia semplice della patente speciale, purché riporti i codici degli adattamenti prescritti (anche se si tratta solo di cambio automatico di serie) .

  2. Atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) con cui attesti di non aver usufruito della stessa agevolazione nei 4 anni precedenti .

Nessun verbale della 104, nessun certificato di handicap.

Attenzione: IVA e Irpef non sono uguali

C’è una distinzione importante che potrebbe esserti utile:

  • Per l’IVA al 4% → la patente speciale è sufficiente.

  • Per la detrazione IRPEF del 19% → invece, l’Agenzia delle Entrate continua a richiedere che l’adattamento risulti anche dalla carta di circolazione del veicolo. La sola patente non basta per quello specifico beneficio .

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