Ieri 17 settembre sulla G.U n° 216 Serie Generale ,  è stato pubblicato il decreto legge 17/09/2026 n° 162 che riguarda l’esenzione del bollo per talune categorie di veicoli. Autovetture, motocicli, ciclomotori.  L’esenzione si applica alle singole persone intestatarie di un veicolo e non al nucleo famigliare come tempo addietro si era ipotizzato.  Se una famiglia con due figli possiede quattro autovetture sotto gli 80 KW ( circa 102 CV) sono tutte esentate dal pagamento del bollo.  Di seguito il testo.

Art 2 D.L.  162/ 20 primo comma.

Per l’anno 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L’esenzione si applica ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. 2. Per le autovetture l’esenzione spetta alle persone fisiche che, nell’anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o piu’ autovetture, alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora risultino piu’ autovetture agevolabili, l’esenzione e’ riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed e’ applicata all’autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l’esenzione e’ applicata all’autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell’agevolazione, l’importo meno elevato della tassa automobilistica.

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