Il decreto legge Giustizia (100/2026) convertito nella legge 146/2026 all’art 9, ha ora introdotto nell’ordinamento italiano una disposizione ad hoc per i notai che prevede una modifica al normale termine di decadenza che vale per tutti i professionisti: l’azione di rivalsa sul professionista per responsabilità professionale, non può essere posta nei confronti del notaio se sono passati più di 15 anni dalla prestazione. Resta la prescrizione di dieci anni «dalla data di conoscibilità del danno». La disposizione si applica se il contratto d’opera professionale è stato stipulato anteriormente all’entrata in vigore del decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente al 12 giugno 2026.
Quello che vale ora per i notai non sarebbe nemmeno tanto diverso rispetto a quello che accade per altri professionisti se non fosse, nel caso del notaio, che egli si pone, quasi sempre per il comune cittadino, a fare da garante della corretta stipulazione e registrazione di contratti di compravendita di immobili. Come si sa, non è che il cittadino comune cambia immobile tante volte nella sua vita e normalmente ciò accade dopo il primo acquisto immobiliare, quando, per l’arrivo di figli o per necessità lavorative, si decida di cambiare immobile mettendo in vendita quello posseduto.
Possono passare molti anni, o anche decenni tra le due compravendite e fissare il limite dei dieci anni dalla conoscibilità della mal practice da parte del cliente, poneva un argine alla fuga dalla responsabilità professionale. Facciamo un esempio: io possiedo un immobile da dodici anni e decido di porlo in vendita per motivi personali. Mi accorgo, prendendo visione solo in quel momento dell’atto di compravendita o perché mi viene fatto presente dalla controparte, che l’atto è viziato da un errore di trascrizione compiuto dal notaio al momento del primo rogito. Nonostante siano passati più di dieci anni, l’azione risarcitoria nei confronti del professionista può comunque avvenire anche se si è superato il limite dei dieci anni, perché la mia presa visione e conoscibilità è avvenuta solo ora. Con la modifica introdotta per legge ovvero: mai azioni risarcitorie oltre i quindici anni, si prescinde dall’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del cliente. Se invece che dopo 12 anni, io avessi venduto la casa dopo quindici anni e un giorno dal momento del rogito viziato da errore del professionista, non potrei più chiedere un risarcimento del danno ( spesso notevole) patito.
Vi è da sottolineare che il risarcimento dovuto dai notai in base al momento della conoscibilità dell’atto da parte del cliente, poneva una spada di damocle sopra la testa dei notai che si potevano trovare a dover rispondere a vita di negligenza professionale, con il trasferimento di questa anche ai propri eredi.

